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Danno da pericolo stradale non segnalato, condannato il dirigente comunale

A quanti di noi sarà successo almeno una volta mentre eravamo in giro per la città di inciampare contro il cordolo di un marciapiede dissestato, o di mettere il piede in una buca nell'asfalto, o di rischiare di finire con la bici in un tombino aperto?


Ebbene c'è qualcuno che in un tombino ci è finito davvero e ha deciso di fare causa al Comune. Da qui è scaturita una sentenza della Cassazione (36242 del 2015) che stabilisce che la mancata segnalazione di un pericolo sulle strade rappresenta responsabilità penale per il dirigente preposto alla sicurezza stradale.


Ovviamente bisogna accertare l'effettiva mancanza delle segnalazioni di pericolo così come di non essere noi la causa della nostra lesione dovuta a un comportamento imprudente o per distrazione.


La sentenza della Cassazione da oggi toglie ogni dubbio sull'argomento: anche se le casse del Comune languono e non ci sono le risorse per la manutenzione delle strade, questo non impedisce la loro messa in sicurezza tramite apposita segnaletica di pericolo, compito che deve assolvere appunto il dirigente comunale.


A dover pagare è il dirigente cui è affidata la sicurezza


Questa sentenza fornisce anche qualche speranza di vedere un minimo di risarcimento per le "vittime" dei tombini e di altri disastri della strada: infatti, anche se a finire sotto accusa è il Comune, a dover pagare è il dirigente cui è affidata la sicurezza e la via penale sembra l'unica utile per poter ottenere il dovuto.


Per la Cassazione la responsabilità penale scatta non per la mancata manutenzione, quanto per il mancato controllo delle condizioni di sicurezza e l'esposizione a una situazione di pericolo dei cittadini.


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