Affidarsi a una impresa edile è ovviamente indispensabile se si intende costruire un immobile oppure anche solo ristrutturarlo. Tuttavia, i soggetti coinvolti sono molti e ognuno ha le proprie responsabilità.
Quando l'impresa edile non è responsabile
Al termine dei lavori, infatti, nel caso dovessero insorgere problemi strutturali a chi bisogna rivolgersi? L'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha stilato un piccolo prontuario sulle responsabilità dei soggetti coinvolti in progetti di edilizia.
Innanzitutto l'Ance è partita elencando i casi in cui l'impresa edile non è responsabile, ovvero:
quando il difetto non è rilevabile tramite l'ordinaria diligenza per mancanza di adeguate conoscenze per poterlo fare;
quando l'errore è stato segnalato al committente ma egli ha comunque deciso di proseguire l'opera;
quando i danni sono causati da eventi fortuiti;
quando l'impresa non ha autonomia decisionale ed è una mera esecutrice.
La duplice responsabilità delle imprese edili
Al di fuori di questi pochi casi, l'impresa è sempre responsabile del suo operato nei dieci anni successivi alla conclusione dei lavori. In questo lasso di tempo l'azienda deve rispondere di eventuali anomalie come rovina, vizi gravi e difetti che possono coinvolgere l'intero edificio o parti di esso.

Ma la responsabilità non si limita all'impresa esecutrice bensì si estende anche a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.
In tutto questo l'impresa edile ha una duplice responsabilità: sia se si accorge dei difetti e non li comunica al committente, sia se avrebbe dovuto accorgersene ma non lo ha fatto. Questo perché tra i suoi obblighi vi è anche quello di garantire la validità tecnica del progetto, poiché è proprio in base alla sua buona ideazione e attuazione che dipende l'esito finale dell'opera.
Anche il direttore dei lavori ha le sue responsabilità, in particolare quelle di coordinamento tra ciò che è stato pianificato e ciò che viene realizzato. Tuttavia non è necessaria la sua presenza costante in cantiere ma viene richiesta una comunicazione tempestiva al committente qualora insorgessero anomalie in corso d'opera.
Nessuna differenza tra costruzione e manutenzione
Per concludere, una recente sentenza della Corte di Cassazione (22553/2015) ha stabilito che un'impresa edile che svolge lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su un edificio ha la stessa responsabilità decennale dell'impresa costruttrice.

Tale sentenza deriva da un contenzioso sorto tra gli inquilini di un condominio e la ditta che aveva eseguito lavori di manutenzione. All'insorgere di problemi di infiltrazione d'acqua e di macchie di umidità, la ditta esecutrice dei lavori dichiarò di non essere responsabile perché aveva eseguito lavori su un edificio costruito da altri da più di dieci anni.
I giudici hanno invece ricordato che il termine dei dieci anni non si applica solo alla costruzione di edifici ma anche ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'impresa ha quini dovuto rimediare i danni causati a sue spese.
Come si può notare, i soggetti coinvolti in un'opera edilizia sono tanti ed ognuno con le proprie responsabilità. Noi di Assistudio Perboni abbiamo la polizza assicurativa prodotto assicurativo ideale per tutelare la responsabilità delle imprese edili.
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Fonti: Edilportale - Edil Tecnico
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