Il dottore commercialista è un professionista abilitato, competente in questioni economico-aziendali, e la sua attività si caratterizza per la molteplicità delle funzioni svolte nei confronti del cliente anche e soprattutto se di mezzo c'è una società e non un singolo contribuente.
Proprio per via di questa varietà, si presentano differenti profili di responsabilità che rientrano tra quelle considerate come professione intellettuale e di conseguenza, come normato nel Codice Civile, il tipo di responsabilità è di tipo generico ovvero comune a tutti i prestatori d'opera intellettuale.
Tuttavia le norme si aggiornano nel tempo e spesso e volentieri sono le sentenze dei giudici a fissare i contorni ovvero ad indicare nuovi casi per cui il commercialista è responsabile delle conseguenze del proprio comportamento.
Responsabilità del commercialista e risarcimento del danno
Ad osservare da vicino i compiti assegnati al commercialista, dalla consulenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi fino alla preparazione della busta paga, le occasioni per commettere un errore sono numerose.
Il principio base prevede la responsabilità (se accertata) del commercialista in caso di incuria o di ignoranza delle norme di legge ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia. Tutti comportamenti che compromettono la posizione del cliente nei confronti dell'erario. Il professionista ritenuto colpevole è quindi chiamato a risarcire il danno ed a coprire i maggiori oneri che il contribuente ha sostenuto nei confronti del fisco.
Un altro tipico caso che porta al risarcimento è l'errato invio della dichiarazione dei redditi, rispetto a cui una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, presupposto l'errore sia stato commesso dalla società di consulenza, non esonera la responsabilità professionale al commercialista nei confronti dei clienti. Di conseguenza all'assistito spetta il risarcimento per errore.
Responsabilità del commercialista per mancate comunicazioni
Anche nel caso di mancate comunicazioni scatta la negligenza, con il commercialista chiamato a pagare sanzioni ed interessi. L’Art. 1176 del Codice Civile (Diligenza nell'adempimento civile) stabilisce che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
In ogni caso, sempre secondo il Codice Civile, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
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Fonte: BusinessOnline.it
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