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1 dic 20204 min

Responsabilità medica. Azione di rivalsa sul medico libero professionista nelle strutture sanitarie

Aggiornato il: 4 gen 2022

Il medico è un professionista che mette al servizio dei pazienti le proprie competenze con l’obiettivo di migliorarne la salute. L’attività del medico ha dunque un ruolo fondamentale nell’assicurare l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito nell’interesse del singolo e della collettività.

È noto che la professione medica può essere esercitata sia privatamente che all’interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata. Nel primo caso sarà il paziente stesso a rivolgersi al medico, mentre, nel secondo, il paziente si rivolgerà ad una struttura che lo affiderà a uno o più professionisti.

  1. La responsabilità del medico libero professionista nelle strutture sanitarie

  2. Azione di Rivalsa sul medico libero professionista

  3. Le nostre polizze assicurative di R.C. per il medico

La responsabilità del medico libero professionista nelle strutture sanitarie

La responsabilità del medico libero professionista merita di essere approfondito ed analizzato soprattutto alla luce delle importanti modifiche legislative che sul tema si sono susseguite.

Il medico libero professionista, che opera privatamente, esercita una libera professione. In questo caso è il paziente che si rivolge a lui scegliendolo in base alla fiducia (e non per mera convenienza economica) che ripone nella sua professionalità instaurando quindi una vera e propria relazione contrattuale. Chiaramente, data anche la caratteristica delle prestazioni oggetto del contratto e dei diritti in gioco, non si può parlare di obbligazioni di risultato a carico del sanitario.

Sul professionista grava anzitutto un obbligo di diligenza qualificata in forza del quale il medico è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza richiesta dalle peculiarità del caso e dagli standard professionali.

Al rapporto contrattuale tra medico libero professionista e paziente si applicano poi le regole generali in materia contrattuale. Creditore (paziente) e debitore (medico) sono pertanto tenuti a cooperare nell’esecuzione del contratto ed a comportarsi secondo buona fede. Nella fase della stipula del contratto e nella fase dell’esecuzione contrattuale, il sanitario dovrà condurre il paziente su tutte le peculiarità, le modalità di intervento e del trattamento sanitario.

La buona fede è senz’altro ambasciatrice di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente dedotte e nominate nel contratto. Si tratta di quelle obbligazioni rese necessarie dalle caratteristiche del caso concreto. Ciò proprio in vista di un innovativo concetto del contratto, visto come ottimo paretiano nella composizione degli interessi tra creditore e debitore.

Con riguardo poi all’onere probatorio che grava sulle parti, devono osservarsi i princìpi generali in tema di contratto. Il creditore in caso presunto inadempimento da parte del medico, sarà tenuto ad allegarlo. Mentre spetterà al medico provare di aver adempiuto correttamente e di aver impiegato la necessaria diligenza o che l’esito infausto si è verificato per causa a lui non imputabile.

Azione di Rivalsa sul medico libero professionista nelle strutture sanitarie

Come riportato in un precedente post, è opportuno ricordare l’obbligo di assicurazione stabilito dal legislatore con l’art. 10 della legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) per tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private per la responsabilità civile verso terzi (anche per il personale sanitario dipendente) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera. La copertura assicurativa si applica anche ai medici che operano in regime di libera professione intramuraria o di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

L’obbligo assicurativo si estende anche ai medici libero professionisti. Ciascun esercente la professione sanitaria operante in strutture sanitarie pubbliche o private, provvede alla stipula (con oneri a proprio carico) di una polizza assicurativa per colpa grave. In caso di colpa grave è infatti possibilità della struttura, esercitare azione di rivalsa nei confronti del medico successivamente all’erogazione del risarcimento ed entro un anno dall’avvenuto pagamento.

L’art. 10 prevede inoltre che le strutture sanitarie possano dotarsi, in alternativa alla copertura assicurativa, di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (anche per il personale sanitario dipendente) e per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera, verosimilmente riferendosi alle strutture sanitarie che operano in autoassicurazione ossia mediante una gestione diretta del contenzioso sanitario. Viene demandata la disciplina della creazione e previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo di accantonamento delle riserve per i sinistri denunciati.

Viene inoltre stabilito che l’operatività delle garanzie assicurative dovrà essere estesa ai 10 anni precedenti (purché la richiesta di risarcimento giunga durante la vigenza temporale della polizza) e successivi alla conclusione del contratto assicurativo. L’estensione ai 10 anni successivi dovrà inoltre essere estesa agli eredi. Viene pertanto previsto un sistema di copertura che dovrebbe maggiormente tutelare il paziente danneggiato garantendo la solvibilità degli oneri risarcitori e quindi al paziente danneggiato di percepire il dovuto risarcimento.

Tale garanzia viene inoltre consolidata dalla previsione di un fondo per i danni derivanti da responsabilità medica la cui gestione sarà affidata dal Ministero della Salute alla CONSAP. Questo fondo di garanzia consentirà il risarcimento di danni medici nei casi in cui il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti assicurativi stipulati dalle strutture sanitarie ovvero dal personale sanitario, le compagnie di assicurazioni risultino insolventi o le strutture ed i medici non siano provvisti di copertura assicurativa.

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Fonti:

SalviJuribus.it

AssistenzaMalasanita.com

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