Ci siamo già occupati di prestito di opere d'arte private per l'allestimento di mostre e di quali problematiche possono insorgere in caso di danneggiamento delle stesse. Ma cosa succede quando la donazione di opere è volontaria e concordata con un ente territoriale?
È la vicenda che vede protagoniste le eredi dell'artista Claudio Costa, pittore e scultore, e il Comune di Verona. Il patto era molto semplice: le eredi avrebbero donato un cospicuo numero di opere al Comune che, sua volta, avrebbe trovato il modo di valorizzarle.
Tutto questo avveniva nel 1997. Il Comune si era dunque reso disponibile ad accettare la donazione di 18 opere iniziali, a concedere il deposito decennale gratuito di ulteriori 42 opere, il vincolo di inalienabilità con deposito gratuito di 58 opere e di ulteriori 10 oggetti.
In una delibera del 1997 il Comune di Verona aveva sottolineato il grande valore culturale delle opere e si era formalmente impegnato alla loro conservazione e valorizzazione; e così nel 1998 venne organizzato il trasferimento delle suddette opere da Genova all'ex arsenale militare di Verona.
Numerosi anni dopo le eredi dell'artista vennero a sapere che le opere erano state soggette a deterioramento e addirittura a distruzione, in seguito all'allagamento dell'ex arsenale, e di come le opere superstiti fossero prima state spostate in altri magazzini e in seguito ritrasferite a Genova.
Da qui l'intenzione di citare in giudizio il Comune di Verona da parte delle eredi dell'artista per la richiesta di risarcimento dei danni subiti e della perdita di alcune opere dovuta all'incuria e al loro ricovero del tutto inadatti. Il Comune, dal canto suo, aveva a sua volta chiesto un risarcimento alle eredi per via delle spese sostenute dall'amministrazione per il trasferimento delle opere, una cifra che non doveva competere all'ente territoriale.
Su queste basi si è dovuto esprimere il Tribunale di Verona. Con la sentenza del 17/02/2016 i giudici non hanno però individuato un solo responsabile, bensì hanno condannato entrambe le parti. In un primo momento i giudici diedero ragione alle eredi poiché non era stato effettivamente stipulato alcun contratto tra le parti (vi era solo una delibera del Comune) e pertanto l'amministrazione scaligera non poteva vantare alcun diritto risarcitorio specifico.
Nonostante non vi fosse una responsabilità contrattuale, il Comune si era comunque reso responsabile della ricezione indebita di opere e avrebbe dovuto assolvere l'obbligo della loro restituzione e del risarcimento nel caso del loro deterioramento. Per questi motivi il Tribunale ha disposto la condanna del Comune al risarcimento dei danni in favore delle eredi.
Tuttavia, i giudici hanno altresì accolto la richiesta risarcitoria dell'amministrazione scaligera in merito alle spese sostenute per il trasferimento e la custodia delle opere. Tale esborso non era giustificabile per l'amministrazione pubblica e ha pure rappresentato un arricchimento per le eredi, risultante però ingiustificato data l'assenza di un contratto tra le parti.
È evidente come nessuna delle parti in causa fosse in possesso di una polizza assicurativa All Risks sulla tutela delle opere d'arte, altrimenti gli esiti di questa vicenda sarebbero stati ben diversi, almeno dal punto di vista patrimoniale.
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Fonte: Altalex
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