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Casi studio

Sfondo

La responsabilità permane in capo agli ex sindaci anche per bilanci approvati anteriormente all'assunzione dell'incarico

La sentenza si esprime in merito alla responsabilità degli ex sindaci, estendendo i compiti di controllo ai bilanci già approvati al momento dell'assunzione della carica laddove siano in essi presenti macroscopici campanelli di allarme

Requisiti della copertura assicurativa

Affinché possa esservi copertura assicurativa nel caso specifico, è necessario che la Polizza RC Professionale preveda una esplicita estensione della copertura stessa anche agli incarichi sindacali cessati, e che il periodo di Retroattività sia congruo a far rientrare in garanzia i suddetti incarichi. Attenzioni a possibili sottolimiti sugli incarichi cessati.

Sfondo

La responsabilità solidale dei sindaci

La Cassazione conferma la responsabilità solidale dei sindaci per omessa vigilanza, ritenendoli corresponsabili con gli amministratori per l’ammanco di cassa nella cooperativa.

Requisiti della copertura assicurativa

Verificare che la copertura assicurativa non escluda la responsabilità che può derivare in capo all'Assicurato in virtù di un vincolo di solidarietà

Sfondo

La pregressa conoscenza dei fatti e la perdita del diritto di manleva

La Sentenza conferma che l'Assicuratore non è tenuto a manlevare l'Assicurato dai danni provocati al cliente se, al momento della stipula del contratto, il professionista era già consapevole del suo inadempimento e della probabile richiesta di danni da parte dell'assistito.

Requisiti della copertura assicurativa

La conoscenza pregressa dei fatti è una delle cause più comuni di rigetto di un sinistro da parte dell'Assicuratore di RC Professionale. E' necessario a tal fine verificare che la propria copertura assicurativa abbia una clausola di Continuous Cover, tramite la quale poter porre in copertura anche quelle richieste risarcitorie derivanti da circostanze note al momento della sottoscrizione della Polizza. E' opportuno inoltre analizzare i limiti a cui la clauola suddetta può essere sottoposta.

Sfondo

Responsabilità dei sindaci: è sufficiente l’inosservanza del dovere di vigilanza

La sentenza ribadisce che i sindaci sono responsabili se, pur potendo, non reagiscono a irregolarità gestionali, violando il dovere di vigilanza.

Requisiti della copertura assicurativa

La responsabilità in capo al professionista derivante da incarichi sindacali, presenti o cessati, può essere posta in copertura attraverso la Polizza di RC Professionale, generalmente tramite specifica estensione di garanzia. E' necessario accertarsi che la suddetta Polizza non presenti sottolimiti ne scoperti sui suddetti incarichi, e che rientrino nella copertura anche gli incarichi cessati in un momento anteriore alla data di decorrenza della Polizza, purché rientranti nel periodo di efficacia della stessa (dunque comprensiva del periodo retroattivito della copertura). Attenzioni a possibili sottolimiti di garanzia sugli incarichi cessati.

Il trasferimento della Responsabilità agli eredi

La controversia riguarda una domanda di risarcimento per gravi vizi ex Art. 1669 c.c. promossa da un condominio contro la venditrice, l'appaltatrice, l'architetto (Direttore Lavori) e l'ingegnere (Progettista).Il testo della sentenza è inequivocabile nel descrivere l'evoluzione processuale: "Il giudizio è stato dichiarato interrotto e riassunto prima nei confronti di C.A., Ga.Ad. e Ga.Lo., quali eredi del deceduto ing. Ga.Gi., indi nei confronti di G.L. e G.F., quali soci, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della Fe-Gi s.r.l.". Questo passaggio dimostra fattualmente che l'azione per responsabilità professionale del tecnico (l'Ingegnere progettista) prosegue regolarmente contro i suoi eredi, i quali diventano a tutti gli effetti parti processuali, chiamati a rispondere del presunto errore del loro dante causa.

Requisiti della copertura assicurativa

La clausola di Ultrattività presente in Polizza deve prevedere la possibilità di trasferire la copertura assicurativa agli eredi. Fondamentale è in ogni caso una gestiona proattiva del proprio patrimonio.

Quando l'estetica diventa "Grave Difetto"

Con un orientamento decisivo, la Corte di Cassazione ha sovvertito la tradizionale distinzione tra elementi strutturali e finiture. I Giudici hanno stabilito che anche i vizi afferenti a elementi secondari o accessori — come intonaci, rivestimenti esterni e impermeabilizzazioni — rientrano a pieno titolo nella categoria dei 'Gravi Difetti' di cui all'art. 1669 c.c. Questo accade quando tali imperfezioni, pur non generando un immediato pericolo di crollo, espongono l'edificio all'azione distruttiva di agenti atmosferici o aggressivi, compromettendo in modo irreversibile la durata nel tempo e la funzionalità globale dell'opera.

Requisiti della copertura assicurativa

Verificare che la Polizza non ponga limiti di copertura ai danni cagionati alle Opere (es: garanzia operante esclusivamente per i danni manifestatisi entro 10 anni dalla data del compimento dell'Opera; garanzia operante esclusivamente per i danni conseguenti a Gravi difetti che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'Opera; sottolimiti sui danni patrimoniali; etc.)

Il mito del "Nudus Minister": Perché il DL non è mai un semplice esecutore

Questa recente ordinanza della Corte di Cassazione (pubblicata il 18 ottobre 2024) consolida un principio critico per Ingegneri e Architetti: il vincolo di solidarietà tra Direttore dei Lavori e Appaltatore. La sentenza ribadisce che il Direttore dei Lavori (DL) non è un semplice esecutore (nudus minister), ma un professionista con obblighi di "alta sorveglianza". Se l'impresa commette errori esecutivi (vizi o difformità) e il DL non li ha prevenuti o segnalati tempestivamente, egli ne risponde in solido con l'impresa stessa.

Requisiti della copertura assicurativa

La copertura della Responsabilità solidale deve essere prevista dal contratto assicurativo, non solo per la copertura del danno imputato all'assicurato come propria responsabilità ma anche per eventuali responsabilità di Terzi soggetti co-responsabili nella perdita prodotta. Verificare anche che la garanzia di polizza non escluda Terzi soggetti che non possiedono la medesima qualifica professionale dell'assicurato (es. l'impresa edile).

Il cronometro parte solo con la "Sicura Conoscenza"

La sentenza smonta una difesa classica del costruttore: l'eccezione di tardività. I Giudici hanno stabilito che il termine per denunciare i vizi ex art. 1669 c.c. non decorre dalla manifestazione esteriore del problema (la crepa sul muro), ma dal momento in cui il danneggiato ottiene la certezza tecnica del difetto e delle sue cause. Ciò implica che il committente non è tenuto ad avviare contenziosi basati su mere ipotesi: spesso, la piena consapevolezza tecnica necessaria per far decorrere i termini di legge si acquisisce solo a seguito di indagini peritali specifiche (come un ATP). Di conseguenza, un vizio estetico trascurato per anni può improvvisamente diventare oggetto di causa se una nuova perizia ne svela la gravità.

Requisiti della copertura assicurativa

La Polizza deve garantire come conditio sine qua non una retroattività adeguata al proprio passato professionale. Per ciò che concerne all'opposto la copertura ultra-attiva (cd. Postuma), la Polizza deve prevedere la possibilità di acquisire una garanzia postuma decennale, preferibilmente evidenziando l'onere richiesto dal Sottoscrittore per il rilascio della copertura ultra-attiva. Resta tuttavia fondamentale una gestione proattiva del proprio patrimonio.

L'ombra lunga del cantiere

La Suprema Corte ha ribadito con fermezza il principio della specialità dell'art. 1669 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c., chiarendo però che tale specialità non implica una preclusione assoluta. La sentenza stabilisce che l'art. 1669 c.c. non è una norma di "favore" per il Professionista volta a limitare la sua responsabilità nel tempo, bensì una norma che rafforza la tutela del committente (e dei suoi aventi causa) attraverso una presunzione di responsabilità. Di conseguenza, ove non ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1669 c.c. — come nel caso in cui il danno si sia manifestato e prodotto oltre il decennio dal compimento dell'opera — è ammissibile l'azione generale ex art. 2043 c.c.

Requisiti della copertura assicurativa

La Polizza deve garantire come conditio sine qua non una retroattività adeguata al proprio passato professionale. Per ciò che concerne all'opposto la copertura ultra-attiva (cd. Postuma), la Polizza deve prevedere la possibilità di acquisire una garanzia postuma decennale, preferibilmente evidenziando l'onere richiesto dal Sottoscrittore per il rilascio della copertura ultra-attiva. Resta tuttavia fondamentale una gestione proattiva del proprio patrimonio.

Il debito immortale: l'eredità avvelenata di una pratica mai chiusa

La Cassazione chiarisce che non esistono deroghe al meccanismo ereditario per i debiti professionali, ribadendo che il decesso del professionista non estingue le obbligazioni risarcitorie già radicate nel suo patrimonio, né interrompe la continuità dei rapporti passivi. I Giudici hanno confermato che la responsabilità contrattuale si è cristallizzata nel momento stesso in cui è stata posta in essere la condotta colposa o l'inadempimento professionale, facendo maturare il debito risarcitorio prima dell'apertura della successione. Di conseguenza, tale obbligazione è confluita nell'asse ereditario come una qualsiasi altra passività finanziaria.

Requisiti della copertura assicurativa

La clausola di Ultrattività presente in Polizza deve prevedere la possibilità di trasferire la copertura assicurativa agli eredi. Fondamentale è in ogni caso una gestiona proattiva del proprio patrimonio.

Il silenzio mancato. La copertura dei danni patrimoniali puri

La Cassazione ha confermato che la mancata rispondenza ai requisiti acustici costituisce un grave difetto ex art. 1669 c.c., in quanto incide sulla "funzionalità e abitabilità" dell'immobile, menomando il godimento del proprietario. La Corte ha equiparato il vizio acustico a un "vizio occulto", poiché non rilevabile al momento della consegna ma solo con l'uso prolungato.

Requisiti della copertura assicurativa

Molte polizze di RC Professionale "standard" o "low cost" presentano una profonda criticità: limitano la copertura ai soli danni materiali (es. crollo dell'edificio) o prevedono minimali e/o scoperti per i danni patrimoniali pure (il pregiudizio subito da terzi non derivante da danni materiali).
In questo scenario, una polizza che preveda limitazioni o sottolimiti per i Danni Patrimoniali Puri risulterebbe inefficace. La condanna, infatti, non riguarda il risarcimento di un danno fisico (come un crollo o una rottura), bensì il rimborso delle spese necessarie per rendere l'opera idonea all'uso. Poiché l'errore progettuale ha generato una perdita esclusivamente economica – ovvero il costo per realizzare le pareti divisorie corrette – senza danni materiali diretti, l'Architetto si troverebbe costretto a risarcire di tasca propria l'intero importo dei lavori di ripristino, o una parte rilevante degli stessi.

Il falso mito della Responsabilità decennale

L'Ordinanza n. 6947/2024 della Cassazione stabilisce un principio fondamentale di estremo rilievo per ogni professionista tecnico. La Corte ha confermato che la prescrizione decennale per un errore professionale (come una perizia errata) non decorre dal momento dell'errore o dalla fine dell'incarico. Il termine dei 10 anni inizia a scorrere dal momento in cui il danno diventa "oggettivamente percepibile e riconoscibile" da parte del cliente (Art. 2935 c.c.). Questo significa che un errore commesso 20 o 30 anni fa, se scoperto solo oggi (come un vincolo nascosto), fa partire la prescrizione adesso. La responsabilità del tecnico diventa, di fatto, ultra-decennale.

Requisiti della copertura assicurativa

La Polizza deve garantire come conditio sine qua non una retroattività adeguata al proprio passato professionale. Per ciò che concerne all'opposto la copertura ultra-attiva (cd. Postuma), la Polizza deve prevedere la possibilità di acquisire una garanzia postuma decennale, preferibilmente evidenziando l'onere richiesto dal Sottoscrittore per il rilascio della copertura ultra-attiva. Resta tuttavia fondamentale una gestione proattiva del proprio patrimonio.

La Responsabilità amministrativa in capo ai liberi professionisti

Tramite la sentenza la Corte dei Conti della Lombardia ha condannato due architetti liberi professionisti, in qualità di progettisti e direttori dei lavori, a un risarcimento milionario per danno erariale causato durante i lavori di completamento dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. La Corte ha così affermato la propria giurisdizione anche su liberi professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione. Questo perché, accettando l'incarico di progettazione e direzione di un'opera pubblica, si instaura un "rapporto di servizio in senso lato" che li inserisce nell'attività dell'apparato amministrativo.

Requisiti della copertura assicurativa

Verificare che la copertura sia estesa alle responsabilità accertate in capo all’Assicurato dalla Corte dei Conti a seguito di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi da questi subiti.

Responsabilità del direttore lavori per difformità o vizi dell'opera

La responsabilità civile del direttore dei lavori per violazione dei suoi obblighi di controllo durante le varie fasi della realizzazione dell'opera.

Requisiti della copertura assicurativa

Verificare che l'attività di Direttore Lavori sia in copertura, che non sia soggetta a sottolimiti di massimale e/o a scoperti né a limitazioni nella tipologia di Danni rientranti nella garanzia di Polizza. Attenzione ad esempio alle clausole contrattuali che limitano l'operatività della copertura ai soli casi in cui i Danni siano conseguenti a Rovina totale o parziale dell'opera o a Gravi Difetti dell'opera, che ne compromettano in maniera certa la stabilità, solidità e durata dell'opera.

La "posizione di garanzia" del Direttore dei Lavori in materia di sicurezza

La sentenza evidenzia una condotta omissiva colposa del D.V. rispetto ai suoi doveri professionali di alta vigilanza tecnica, con una diretta incidenza sugli obblighi di sicurezza

Requisiti della copertura assicurativa

Verificare che la Polizza tenga in copertura le attività previste ex D.Lgs. 81/2008, e che non siano previsti sottolimiti sul Massimale e/o scoperti. Attenzione a possibili esclusioni delle perdite patrimoniali.

Il rapporto della "Responsabilità solidale" tra Direttore dei lavori e Terzi soggetti

L​'Ordinanza stabilisce con chiarezza la responsabilità solidale del Direttore dei lavori con l'appaltatore (impresa edile) per i vizi dell'opera che derivano da un difetto di vigilanza, di istruzione o di controllo dell'operato altrui.

Requisiti della copertura assicurativa

La copertura della Responsabilità solidale deve essere prevista dal contratto assicurativo, non solo per la copertura del danno imputato all'assicurato come propria responsabilità ma anche per eventuali responsabilità di Terzi soggetti co-responsabili nella perdita prodotta. Verificare anche che la garanzia di polizza non escluda Terzi soggetti che non possiedono la medesima qualifica professionale dell'assicurato (es. l'impresa edile).

La Responsabilità civile incrociata - Appalti e subappalti

La Responsabilità civile incrociata - Appalti e subappalti

Il Crollo della gru in Via Genova a Torino nel Dicembre 2021 evidenzia uno scenario comune, con più imprese e subappaltatori che operano nel medesimo cantiere

Requisiti della copertura assicurativa

E' fondamentale che, in presenza di lavori concessi in subappalto, le Polizze di RCTO prevedano in copertura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori. In secondo luogo, l'Assicurato ed i suoi dipendenti, dette ditte ed i loro prestattori di lavoro devono essere considerati ai fini della copertura terzi tra loro.

I Danni ambientali nelle Polizze RCT

I Danni ambientali nelle Polizze RCT

Il disastro di Seveso è uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, causato da un esplosione nella fabbrica chimica dell'Icmesa e dalla conseguente dispersione di una nube tossica nell'atmosfera

Requisiti della copertura assicurativa

E' fondamentale che, in presenza di lavori concessi in subappalto, le Polizze di RCTO prevedano in copertura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori. In secondo luogo, l'Assicurato ed i suoi dipendenti, dette ditte ed i loro prestattori di lavoro devono essere considerati ai fini della copertura terzi tra loro.

RCO ed il Legale rappresentante della Società Assicurata

RCO ed il Legale rappresentante della Società Assicurata

L'articolo riporta il decesso di un imprenditore edile durante un sopralluogo in un cantiere

Requisiti della copertura assicurativa

E' fondamentale che, in presenza di lavori concessi in subappalto, le Polizze di RCTO prevedano in copertura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori. In secondo luogo, l'Assicurato ed i suoi dipendenti, dette ditte ed i loro prestattori di lavoro devono essere considerati ai fini della copertura terzi tra loro.

I pregiudizi patrimoniali "puri" nelle Polizze RCT

I pregiudizi patrimoniali "puri" nelle Polizze RCT

L'articolo analizza le cause che generano il diritto al risarcimento in capo ad un locale commerciale oscurato dai ponteggi di un cantiere edile

Requisiti della copertura assicurativa

E' fondamentale che, in presenza di lavori concessi in subappalto, le Polizze di RCTO prevedano in copertura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori. In secondo luogo, l'Assicurato ed i suoi dipendenti, dette ditte ed i loro prestattori di lavoro devono essere considerati ai fini della copertura terzi tra loro.

L'ampiezza della garanzia Recall

L'ampiezza della garanzia Recall

L'articolo identifica alcune cause di richiamo nel mercato automotive per motivi non legati alla sicurezza

Requisiti della copertura assicurativa

E' fondamentale che, in presenza di lavori concessi in subappalto, le Polizze di RCTO prevedano in copertura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori. In secondo luogo, l'Assicurato ed i suoi dipendenti, dette ditte ed i loro prestattori di lavoro devono essere considerati ai fini della copertura terzi tra loro.

Gli Amministratori di Società nei "rapporti di servizio" con la PA

Gli Amministratori di Società nei "rapporti di servizio" con la PA

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 12086 del 13 giugno 2016 ha consolidato un principio fondamentale: la giurisdizione della Corte dei Conti si estende ad una società di diritto privato quando questa gestisce fondi pubblici, anche laddove il suo unico legame con la Pubblica Amministrazione sia un contratto d'appalto. Nel momento in cui un'entità privata gestisce denaro pubblico per realizzare un obiettivo di interesse collettivo, si instaura un legame funzionale che la sottopone al controllo della magistratura contabile.

Requisiti della copertura assicurativa

Gli Amministratori di Società soggette, in via permanente o meno, alla giurisdizione della Corte dei Conti dovrebbero integrare la copertura D&O con Polizze individuali cd. RC Patrimoniale Colpa Grave, a garanzia della Responsabilità amministrativa e/o Responsabilità amministrativa-contabile cui sono potenzialmente soggetti.

La Responsabilità in capo agli Amministratori di Fatto

La Responsabilità in capo agli Amministratori di Fatto

La giurisprudenza ha da tempo consolidato il principio secondo cui la sostanza prevale sulla forma, affiancando alla figura dell'amministratore di diritto quella, parimenti responsabile, dell'amministratore di fatto. L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21730 del 2020 si inserisce in questo solco, offrendo una chiara illustrazione di come la responsabilità per colpa possa radicarsi in capo a chi, pur privo di investitura formale, ha concretamente governato le sorti di un'impresa.

Requisiti della copertura assicurativa

Verificare che, nella nozione di Assicurato della Polizza D&O, rientri anche la figura dell'Amministratore di Fatto

Le Azioni in materia di Diritto del Lavoro

Le Azioni in materia di Diritto del Lavoro

A partire dal 2016, un gruppo di ciclo-fattorini ha citato in giudizio Foodora sostenendo che il loro rapporto non era di collaborazione autonoma, bensì di lavoro subordinato. La Corte d'Appello di Torino, con una sentenza storica nel 2019, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto, esponendo la società ed i suoi manager a responsabilità per le decisioni gestionali relative alla qualificazione e gestione del personale.

Requisiti della copertura assicurativa

La polizza D&O tiene tipicamente indenni i manager da ogni perdita a loro imputabile a seguito di una richiesta di risarcimento per azioni in materia di diritto del lavoro. Se tuttavia l'azione è diretta contro la Società, questa potrà essere tenute in copertura solo laddove sia esplicitata in Polizza la relativa garanzia, generalmente opzionale ed onerosa.

Le Azioni di Responsabilità dei Soci e dei Creditori

Le Azioni di Responsabilità dei Soci e dei Creditori

Nel 2003 Gli amministratori e i sindaci del Gruppo Parmalat furono accusati di aver gravemente violato i loro doveri di gestione e controllo, occultando per anni l'effettivo stato di insolvenza attraverso false comunicazioni sociali, falso in bilancio e manipolazione del mercato.

Requisiti della copertura assicurativa

La Polizza D&O si obbliga a tenere indenni i soggetti Assicurati (amministratori, sindaci, direttori generali, etc. ) da ogni perdita (risarcimento danni e spese legali ) conseguente a un fatto colposo commesso nell'ambito del loro incarico. L'azione promossa dal curatore fallimentare nell'ambito del Crac Parmalat rientra pienamente nella definizione di Azione di Responsabilità ai sensi degli articoli del Codice Civile e della legge fallimentare. Affinché tuttavia la garanzia possa ritenersi operativa nelle suddette fattispecie, è necessario che rientrino nella copertura le azioni di responsabilità avanzate nell'ambito di procedure concorsuali.
Ovviamente si precisa che la Polizza D&O, come oltra altra tipologia di copertura assicurativa, non potrò garantire l'amministratore che ha assunto una condotta dolosa, e che dunque ha commesso l'atto fraudolento, ma interverrà a difesa e a copertura degli amministratori "non dolosi" che sono stati coinvolti nel procedimento per colpa, e che dunque sono stati citati in giudizio per non aver vigilato adeguatamente (culpa in vigilando). La responsabilità di questi ultimi non deriva infatti da un'azione dolosa, ma da una colpa (negligenza, imprudenza).

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