ARBITRO ASSICURATIVO
Ricorso all'Arbitro Assicurativo
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte dell'Agenzia o dell'Impresa Assicuratrice, il contraente/danneggiato ha la facoltà di rivolgersi all'Arbitro Assicurativo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L'Arbitro Assicurativo, istituito ai sensi dell'art. 187-ter del Codice delle Assicurazioni Private, è un organismo indipendente e imparziale che decide in merito a questioni relative all'interpretazione o esecuzione del contratto assicurativo o alla violazione degli obblighi di comportamento, senza oneri complessi per il cliente.
Il ricorso può essere presentato solo dopo aver effettuato un reclamo scritto all'intermediario o all'impresa e:
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Non si è ricevuta risposta entro i termini di legge (45 giorni).
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La risposta ricevuta non è stata ritenuta soddisfacente.
Le decisioni dell'AAS non sono vincolanti per le parti come una sentenza, ma l'eventuale inadempimento da parte dell'intermediario o dell'impresa comporta la pubblicazione della notizia sul sito dell'IVASS e dell'Arbitro stesso, a tutela della trasparenza del mercato.
Per l'invio del ricorso e per consultare il regolamento completo: https://www.arbitroassicurativo.org/
